Comune di Cellole
  Il Sindaco     
 


 
Il Sindaco
Antonio Lepore

sindaco@comunedicellole.it

Il Sindaco è la massima carica in ambito comunale, organo monocratico a capo del governo del comune, talora informalmente denominato anche primo cittadino. Secondo l'art. 36 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  il sindaco è uno degli organi di governo del comune, assieme alla giunta comunale e al consiglio comunale.

ELEZIONE

Secondo l'art. 46 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco è eletto dai cittadini residenti nel comune a suffragio universale e diretto ed è membro di diritto del consiglio comunale. Secondo l'art. 55 del D.Lgs. 267/2000 sono eleggibili a sindaco gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. Quindi può essere eletto sindaco di un comune anche chi non risiede nel comune stesso. In base agli art. 71 e 72 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco è eletto contestualmente all'elezione del consiglio comunale. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti unitamente alla lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato anche il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età). Invece, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi; se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede al ballottaggio fra i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

MANDATO

L'art. 51 del D.Lgs. 267/2000 fissa la durata in carica del sindaco in cinque anni, come il consiglio comunale. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile. Quest'ultima limitazione è stata oggetto di critiche e sono state presentate proposte di legge per la sua abrogazione. Si è verificato anche il caso di sindaci uscenti che, avendo ricoperto la carica per due mandati consecutivi, sono andati poi a ricoprire la carica di vicesindaco, in attesa di potersi candidare nuovamente alle elezioni successive. Secondo l'art. 52 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri (senza computare a tal fine il sindaco). Se la mozione è approvata, il consiglio viene sciolto e, in attesa dell'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, viene nominato un commissario al quale è affidata l'amministrazione del comune. Lo stesso principio (noto come simul stabunt vel simul cadent) trova applicazione anche nel successivo art. 53, laddove prevede che, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

FUNZIONI

Secondo l'art. 46 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e può in ogni momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. Secondo l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; rappresenta l'ente; convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio comunale quando non è previsto il presidente del consiglio; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune; esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Secondo l'art. 98 del D.Lgs 267/2000 il sindaco nomina il segretario comunale, che dipende funzionalmente da lui, scegliendolo tra gli iscritti all'apposito albo. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco che l'ha nominato, salvo che non sia confermato dal nuovo sindaco. Secondo l'art. 108 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Il direttore generale può essere revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale; la durata del suo incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco. Il sindaco, oltre che organo del comune è, al contempo, organo locale dello Stato; quando agisce in tale veste, si dice che agisce quale ufficiale del Governo. Secondo l'art. 54 del D.lgs 267/2000 il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto. Inoltre, secondo lo stesso articolo, il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. I presupposti per l'adozione di tali provvedimenti (detti ordinanze contingibili e urgenti) sono, da un lato, l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza) e, dall’altro, l’impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità). Nell'ambito dei suddetti servizi, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli stessi. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai relativi compiti, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo, esclusa l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti, al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni (il cosiddetto prosindaco). Secondo l'art. 1 del R.D. 733/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) il sindaco è autorità locale di pubblica sicurezza, nei comuni dove manca il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo.

ATTI DEL SINDACO

Nell'esercizio delle sue funzioni il sindaco adotta provvedimenti amministrativi, solitamente in forma di ordinanza o di decreto. Va tuttavia rammentato che, in virtù del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, i provvedimenti del sindaco, come quelli degli altri organi politici, non possono invadere l'ambito delle funzioni di gestione, riservate ai dirigenti (o, nei comuni minori, ai funzionari che ne esercitano le funzioni), salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Per lo stesso motivo, il sindaco non è più titolato a stipulare contratti per il comune (mentre può stipulare gli accordi di programma, data la loro natura politica).

 
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