Albo giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello
Ultima modifica 21 aprile 2022
Tutti i cittadini residenti nel comune che siano in possesso dei requisiti sotto indicati possono chiedere all’Ufficio Comunale, entro il 31 luglio di ogni anno dispari, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise o dei Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- licenza di scuola media di I grado, di qualsiasi tipo, per i Giudici Popolari delle Corti di Assise;
- licenza di scuola media di II grado, di qualsiasi tipo, per i Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare (art. 12 della L. 10 aprile 1951, n. 287):
- i magistrati e, in genere, tutti i funzionari appartenenti o addetti all’ordine giudiziario, in attività di servizio;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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