Servizio Imposta di soggiorno
Ultima modifica 21 aprile 2022
L’imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Cellole (in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011), è entrata in vigore il 1° aprile 2012. L’imposta è disciplinata da apposito Regolamento comunale adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. n. 75 del 15/12/2011 e integrato e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27/10/2017.
Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo e di promozione del territorio compresi tra le funzioni e i compiti spettanti al Comune tra cui:
a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2001 n. 79, nonché la promozione e realizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche di respiro internazionale;
b) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, ricadenti nel territorio comunale, rilevanti per l’attrazione turistica, ai fini di garantirne una migliore ed adeguata fruizione;
c) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti con sistemi di customer care e feedback atti a creare banche dati sulle criticità e le eccellenze dell'offerta turistica;
d) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione e altri Enti locali;
e) incentivazione di progetti di ricerca di nuovi attrattori;
f) progetti ed interventi volti all’aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione alla sviluppo dell’occupazione giovanile;
g) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
L’imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte) nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno solare, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Cellole, come definite dalla Legge regionale in materia di turismo (Legge Regione Campania n. 5/2001 e 17/2001) nonché Immobili ad uso abitativo con contratti di durata non superiori a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’art. 4 del D.L. 24.4.2017 n. 50 convertito in legge 21.6.2017 n. 96.
Conto della gestione – Modello 21
La sentenza della Corte dei Conti n.22 deposita il 22 settembre 2016 ha stabilito che i titolari/gestori delle strutture ricettive assumono la funzione di agenti contabili e, conseguentemente, sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta. L’agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti, a tal fine i gestori delle strutture ricettive, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 196/1996 e scaricabile nella sezione sottostante “Obblighi dei gestori” (Modello 21 – Conto della gestione). Il Comune entro 60 giorni dall’approvazione dello stesso dovrà trasmetterlo alla Corte dei Conti.
Si fa presente che la mancata presentazione del Mod. 21, comporterà la segnalazione di tale comportamento omissivo alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per l’apertura di un “giudizio per resa del conto” da parte del Procuratore Regionale.
Il conto della gestione deve essere compilato in originale, sottoscritto dal gestore della struttura ricettiva e presentato esclusivamente nelle seguenti forme:
- consegnandolo direttamente all’Ufficio Protocollo;
- inviandolo a mezzo pec, all’indirizzo: comune.cellole@asmepec.it
Nel conto della gestione devono essere riportate le somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno, suddivise per mesi, relativamente all’anno di riferimento e indicati gli estremi del relativo riversamento al Comune.
Il conto della gestione deve essere presentato anche se l’imposta di soggiorno dichiarata per l’anno di riferimento è pari a zero.
N.B. il modello 21 è scaricabile precompilato direttamente dal software tourist tax – (in rendicontazione: inserisci modello 21)
Chi è soggetto all’imposta – Esenzioni
E’ soggetto all’imposta chi pernotta nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno solare nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Cellole. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Cellole;
- i minori fino al compimento della maggiore età;
- coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
- entrambi i genitori dei degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
- gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- le guide turistiche, gli autisti dei pullman e le persone oggetto di gratuità promozionale da parte degli operatori;
- i soggetti non minorenni, partecipanti a visite di istruzione scolastica iscritti in scuole superiori statali o parificate o omologhe estere;
- le persone ospitate dalle strutture ricettive su richiesta dell’Amministrazione comunale o di altro ente pubblico (in tal caso previo preventivo assenso del Comune di Cellole) per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino.
L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettere c), d), e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
Quanto si paga
La misura dell’imposta è stata determinata con deliberazione di Giunta Comunale D.G.C. n.79/2020 e s.m.i. negli importi di seguito indicati:
STRUTTURE ALBERGHIERE
Classificazione Imposta
1 stella € 0,20
2 stelle € 0,30
3 stelle € 0,50
4 stelle € 0,70
5 stelle € 1,00
CAMPEGGI
Classificazione Imposta
1- 2 - 3 stelle € 0,30
4 - 5 stelle € 0,50
STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE PER OSPITALITA' COLLETTIVA
Tipologia Imposta
Ostelli € 0,30
Casa per ferie € 0,50
STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE CON CARATTERISTICHE DI CIVILE ABITAZIONE
Tipologia Imposta
Affittacamere professionali € 0,50
Affittacamere non professionali € 0,30
Case vacanze € 0,30
RESIDENCE
Imposta
€ 0,50
AGRITURISMO
Classificazione Imposta
1 - 2 Spighe € 0,50