Servizio Nuova IMU

Ultima modifica 24 ottobre 2022

La legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha ridisciplinato l’IMU all’art. 1, commi da 739 a 783. 
A decorrere dal 2020 l’IMU rimane l’unico tributo comunale da versare in autoliquidazione dato che accorpa anche la TASI.
NON SONO VARIATE BASE IMPONIBILE E MODALITÀ DI CALCOLO DELL’IMPOSTA.
 
Per i fabbricati si dovrà partire dalla rendita catastale, rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Il valore così ottenuto dovrà essere moltiplicato per l’aliquota comunale così come determinata nell'ultima deliberazione.
 
I SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SONO I POSSESSORI DI IMMOBILI COSI' COME INDIVIDUATI DALL'ART. 1 COMMA 743 DELLA LEGGE N. 160/2020.
 
Cosa fare: autoliquidare l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 dicembre (la legge regionale 21 aprile 2020 n. 5 ha differito la scadenza del pagamento della prima rata relativa all’anno 2020 dal 16 giugno alla data di scadenza della seconda rata), fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il pagamento dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24 o specifico bollettino di conto corrente postale.
 
Il codice ente del Comune di Cellole da utilizzare per la compilazione del mod. F24 è:  M262
 
QUOTA D'IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO
La Legge n. 160/2019 stabilisce che nel 2020 è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
 
Di conseguenza:
 
- per gli immobili classificati nel gruppo catastale D la quota d'imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato; la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune medesimo.
 
- per gli immobili diversi da quelli in categoria D l'intero ammontare dell'imposta dovuta deve essere versato al Comune.
 
La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013:
 
3925 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"
3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"
 
Dichiarazioni IMU
 
Rimangono valide le dichiarazioni presentate ai fini dei tributi in autoliquidazione (IMU-TASI-ICI)
 
In attesa di nuove disposizioni ministeriali, rimangono in vigore le modalità e le casistiche di presentazione delle dichiarazioni precedentemente vigenti dettagliate nelle istruzioni ministeriali allegate.
 
CONTATTI:
comune.cellole@asmepec.it
 

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