Servizio TARI

Ultima modifica 24 ottobre 2022

La TARI sostituisce i tributi applicati negli anni precedenti (prima TARSU e poi TARES).
Il tributo è dovuto per il possesso, l’occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Decorre dal primo giorno del mese successivo in cui inizia l’occupazione e cessa l’ultimo giorno del mese in cui la stessa ha termine, a condizione che il contribuente presenti dichiarazione di cessazione.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell’obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell’area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell’occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI. Occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi l’inidoneità del locale o dell’area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare, la presenza alternativa dell’arredo o di una sola utenza di rete è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente di utilizzazione dell’immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Conseguentemente, ai fini dell’esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell’arredo sia di tutte le utenze. Il comune può comunque introdurre, con proprio regolamento, altri indici che integrino la presunzione di imponibilità, purché concretamente rivelatori dell’uso dell’immobile.
Sono assoggettate alla TARI anche le pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica.
 
Alla quota fissa così calcolata deve essere, poi, aggiunta la quota variabile che è, invece, costituita da un valore assoluto, rapportato al numero degli occupanti ma non ai metri quadrati dell’utenza.
Sono, invece, escluse dal presupposto impositivo della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o possedute in via esclusiva [art. 1, comma 641, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013].
 
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile [art. 1, comma 642, della legge n. 147 del 2013]. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
 
La dichiarazione iniziale dei locali e delle aree tassabili deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data dell’inizio dell’occupazione o detenzione.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche delle posizioni inizialmente dichiarate. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare dichiarazione di integrazione (acquisizione ulteriori locali o aree ) o di variazione (modifiche relative a locali o aree già dichiarati), sempre entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare residente.
La dichiarazione di cessazione deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso.
 
CONTATTI:
taricomunedicellole@gmail.com

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